In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di autocertificazione iscrizione università in formato Word e Pdf da compilare e stampare.
Indice
Come Compilare l’Autocertificazione Iscrizione all’Università
Per semplificare le pratiche amministrative e velocizzare la burocrazia, spesso pesante e annosa, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche modalità di presentazione delle domande alla Pubblica Amministrazione, rendendo l’istante autonomo nelle dichiarazioni ma anche responsabile penalmente in caso di mendacità delle affermazioni presentate.
Tale possibilità viene offerta in diverse situazioni, anche se noi analizzeremo nello specifico l’autocertificazione di iscrizione all’università eseguita dallo studente che vuole dimostrare la sua qualità di universitario, per ottenere agevolazioni, borse di studio, accesso a progetti studio particolari, sconti o ingressi premio.
L’elaborazione dell’autocertificazione iscrizione universitaria può avvenire seguendo uno schema o un modello dove vengono indicate tutte le informazioni e i dati da inserire, aggiungendo anche elementi aggiuntivi e indicando che tali dichiarazioni vengono rese ai sensi delle normative in vigore. Si ricorda di aggiungere sempre un documento di riconoscimento non scaduto e di firmare di proprio pugno l’autocertificazione per conferirle piena validità.
L’autocertificazione rappresenta la facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare delle dichiarazioni sostitutive dei certificati tradizionali. Rispetto al passato, la legge ha volutamente ampliato tale facoltà e protratto la durata della validità di molti certificati. Inoltre, oggi tali dichiarazioni possono essere compilate direttamente dai cittadini che autocertificano ciò che dichiarano attraverso la propria firma e l’inserimento del documento d’identità.
La norma sulle autocertificazioni esisteva già dal 1968 con la legge numero 15, ma tale disciplina ha subito una profonda trasformazione con il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, conosciuta meglio come il DPR numero 445 del 2000. Tale legge è destinata ai gestori di pubblici servizi nei loro rapporti con privati e utenti e ovviamente alle Pubbliche Amministrazioni, ricomprendendo anche gli istituti scolastici presenti sul territorio italiano di ogni ordine e grado e le università.
In via esemplificativa possiamo dividere le dichiarazioni sostitutive in due macro categorie
-La Dichiarazione Sostitutiva di un Atto Notorio: che rappresenta il certificato con cui un soggetto autocertifica un fatto, uno stato o una qualità personale di cui si ha conoscenza diretta e che non risulta da elenchi o registri;
-La Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione: si tratta di una dichiarazione scritta di proprio pugno che sostituisce un certificato. Infatti, chi fa la dichiarazione dichiara di possedere ciò che risulta agli atti dei registri pubblici, negli albi o negli elenchi dell’amministrazione ricevente.
Nel caso che stiamo esaminando, dunque, lo studente che è iscritto all’università, indipendentemente dall’indirizzo seguito, dichiarerà di essere iscritto dall’anno XX, specificando la facoltà, l’anno di frequenza e la città in cui si trova. Se è necessaria per il procedimento, potrà dichiarare di essere in regola con il pagamento delle rette universitarie e indicare la propria media: si tratta di dati eventuali e assolutamente volontari che possono essere omessi qualora non dovessero servire o inficiare in qualche modo la reputazione dello studente.
Le informazioni che vengono rese nella dichiarazione, come spiegato precedentemente, sono già conosciute dalla Pubblica Amministrazione che censisce ogni cittadino ed è edotta della sua storia dalla nascita, ma il dichiarante è tenuto a specificarlo ugualmente assumendosene la responsabilità. Ricordiamo che in caso di dichiarazioni mendaci questi sarà responsabile penalmente ai sensi dell’art.76 del DPR numero 445 del 28-12-2000.
Per sostituire il certificato di iscrizione universitaria basta presentare in carta semplice una dichiarazione senza bollo o autentica firmata dal diretto interessato che può consegnarla a mano, per posta, PEC, fax, posta elettronica o anche tramite un’altra persona.
Tale autocertificazione ha il medesimo valore dell’atto che sostituisce o dello stesso certificato sia dal punto di vista della validità nel tempo che da quello contenutistico.
Un discorso diverso va fatto per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve essere fatta in presenza del dipendente addetto a riceverla o, in alternativa, firmata e presentata con la fotocopia del documento di identità del dichiarante. Ricordiamo, infatti, che nel momento in cui riceve la dichiarazione, il dipendente del pubblico ufficio assume l’autorità per acquisire agli atti quell’autocertificazione e per confermare che sia stata resa dalla persona dichiarante e non da terzi.
Un altro aspetto importante da sottolineare è che la fotocopia del documento di riconoscimento non va autenticata, in quanto la presenza della carta d’identità fa fede dell’identità del sottoscrittore che andrà allegata al fascicolo. In questo modo lo studente che sta presentando una domanda di agevolazione, un permesso, una richiesta di partecipazione a un concorso, una borsa di studio o qualsiasi tipologia di istanza in cui tale dichiarazione è fondamentale, potrà essere esonerato dalla produzione del certificato di iscrizione emesso dalla facoltà che frequenta.
Redigere un’autocertificazione iscrizione all’università è molto semplice, basta salvare uno dei modelli presenti sul Web, adattandolo alle proprie necessità e situazione. I dati da inserire sono quelli relativi alla propria persona, all’anno di iscrizione e alla facoltà, inserendo eventualmente informazioni aggiuntive che si adattano alla pratica da presentare.
Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000 ha subito ulteriori modifiche grazie alla Legge Bassanini, che è intervenuta soprattutto sulla durata della validità dei certificati a favore del cittadino dichiarante. Secondo tale normativa, infatti, i certificati che attestano fatti personali o stati che non sono soggetti a modificazioni hanno una validità illimitata, mentre per le altre dichiarazioni è prevista una validità di 6 mesi.
In particolare, le certificazioni sullo stato civile e i certificati anagrafici hanno valore nonostante la loro scadenza, a patto che il dichiarante inserisca a margine del documento che tali dichiarazioni non hanno subito alcun tipo di variazione dal giorno del rilascio. Ne deriva che l’autocertificazione di iscrizione universitaria ha una validità di sei mesi perché non attesta l’acquisizione di un titolo o di uno stato immodificabile, ma che al contrario è soggetto a future evoluzioni.
Chi dichiara di essere iscritto all’università, ad esempio, potrebbe conseguire la laurea dopo tre o quattro mesi, cambiando il proprio status da iscritto a laureato, oppure potrebbe aver lasciato gli studi per essere assunto presso un’azienda, e se dichiarasse di essere ancora uno studente, incorrerebbe nel reato di dichiarazione mendace.
Per comprendere la portata di tale norma, basti considerare che in passato un giovane universitario che aveva bisogno di questo certificato doveva recarsi presso la segreteria affrontando lunghe file e in alcuni casi anche un certo costo, con il risultato di dover ritornare in un secondo momento per il ritiro. Oggi, invece, la procedura si è molto snellita anche se la burocrazia deve fare ancora molti passi in avanti per rendere più fruibili i rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini.
Vi sono alcuni casi in cui il cittadino non è tenuto a presentare alcuna certificazione, si tratta delle ipotesi in cui quei fatti, stati o qualità detenute già risultino da documentazione in possesso della pubblica amministrazione.
Parliamo di documenti in possesso non solo dell’ufficio competente ma di tutta la PA e che vanno acquisiti d’ufficio. Fanno parte di questa categoria anche gli stati, le qualità ei fatti che la PA è obbligata a certificare, mentre le informazioni che hanno ad oggetto nome, cognome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza e cittadinanza attestati nel documento di identità in corso di validità, quindi non scaduto, presentano il medesimo valore probatorio dei certificati corrispondenti. La validità del documento è un requisito essenziale per l’accettazione dell’autocertificazione e la relativa validità. Questo significa che se la carta d’identità è scaduta all’insaputa del suo titolare, il ricevente potrà rifiutarsi di ricevere l’autocertificazione di iscrizione universitaria e di acquisirla agli atti.
L’autocertificazione di iscrizione universitaria può essere presentata dai cittadini italiani, dai cittadini dell’Unione Europea e dai cittadini extracomunitari soggiornanti in modo regolare nel nostro Paese. In quest’ultimo caso, però, le dichiarazioni che è possibile autocertificare si limitano a quelle i cui dati sono verificabili presso le PA italiane.
Risulta essere importante ricordare che quando un soggetto non è in grado di rendere personalmente una dichiarazione, la legge offre la possibilità di farlo a un parente prossimo individuato nel figlio o in altro parente fino al 3° grado. Anche al coniuge è data tale facoltà, a patto che la dichiarazione venga resa innanzi a un pubblico ufficiale che accerti l’identità del dichiarante.
Le amministrazione hanno il dovere e non la facoltà di accettare le autocertificazioni, dal momento che si tratta di una previsione espressa della legge. Questo significa che il pubblico dipendente che si rifiuta di accogliere l’autocertificazione iscrizione a università, negandone la validità per qualsiasi motivo, sta violando un dovere d’ufficio e può essere, di conseguenza, sottoposto a sanzioni penali e disciplinari con gravi effetti sulla sua posizione professionale.
La ratio della norma, infatti, ha origine nel rapporto di fiducia che sussiste tra Stato e cittadino. Lo Stato, infatti, nella persona del pubblico ufficiale che acquisisce l’autocertificazione ha fiducia nella correttezza e buona fede del dichiarante che è consapevole delle conseguenze che subirebbe in caso di dichiarazioni mendaci.
Il fatto che la Pubblica Amministrazione debba accettare l’autocertificazione di iscrizione universitaria non comporta l’automatica rinuncia a eseguire i relativi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Infatti, quando la PA verifica che il cittadino ha dichiarato il falso, egli perde il beneficio di cui avrebbe goduto con l’autocertificazione in modo definitivo. Inoltre, il falso dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria competente affinché venga comminata la sanzione prevista per questo tipo di reati dal codice penale.
L’autocertificazione studente è consentita nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con coloro che gestiscono i servizi privati e pubblici. È importante tale specificazione dal momento che prima del Decreto Legge numero 76 del 2020 poi convertito nella legge numero 120 del 2020, meglio conosciuto come Decreto Semplificazioni, i soggetti abilitati ad accettare le autocertificazioni studenti non ricomprendevano tutte queste categorie ma l’ambito di competenza era più limitato.
Dal 15 settembre 2020, invece, il legislatore ha voluto ampliare il numero di soggetti tenuti ad accogliere le autocertificazioni, sopprimendo l’articolo 2 del DPR 445 del 2000 che prevedeva l’obbligo del consenso dei privati che sono destinatari della documentazione.
Nel caso in cui il controllo abbia ad oggetto quelle dichiarazioni sostitutive che sono presentate ai privati, la competente amministrazione tenuta al rilascio della certificazione è tenuta a produrre conferma scritta. Questo significa, nel nostro caso, che l’Università o l’istituto scolastico devono fornire la conferma scritta al dichiarante anche per mezzo di strumenti telematici o informatici della certificazione ricevuta, specificando che essa verrà custodita nei propri archivi affinché essa esplichi gli effetti per cui è stata eseguita.
In pratica, l’Università non solo deve acquisire l’autocertificazione, ma deve inviare una risposta al dichiarante indicando eventuale numero di protocollo e l’avvenuta acquisizione della documentazione. In questo caso il soggetto dichiarante potrà stampare o semplicemente salvare digitalmente la ricevuta di avvenuta acquisizione, facendola valere in caso di contrasto o dubbi mossi dal dipendente della PA.
Qualora il dichiarante facesse dichiarazioni mendaci o integrasse il reato di falsità in atti, sarebbe punito ai sensi dell’articolo 76 del DPR numero 445 del 28 dicembre 2000. Secondo il primo comma di tale norma, infatti, le dichiarazioni mendaci e la produzione di atti falsi verrebbe punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali di riferimento.
Al comma 2 dell’articolo 76 è espressamente indicato che la presentazione di dichiarazioni che non corrispondono più a verità equivale in termini di pena all’utilizzo di un atto falsificato.
Mentre il comma 3 sostiene che le dichiarazioni sostitutive che vengono rese per conto dei soggetti segnalati dal comma 2 dell’articolo 4 (persone impossibilitate a rendere dichiarazioni per motivi di salute) vengono considerate alla stregua di dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale.
Infine, il comma 4 prevede un aggravante per coloro che commettono i reati indicati precedentemente al fine di conseguire la propria nomina a un ufficio pubblico o per ottenere l’autorizzazione a esercitare un arte o una professione. Nei casi particolarmente gravi, il giudice può stabilire anche l’interdizione temporanea dagli uffici pubblici, dall’arte e dalla professione.
L’autocertificazione di iscrizione universitaria ha valore legale e può rivelarsi necessaria nel caso in cui il certificato di laurea originale sia stato rubato o sia andato distrutto per errore. In altre parole, quando il dichiarante presenta l’autocertificazione accetta in modo espresso di trovarsi nella posizione indicata e, soprattutto, che quel documento è in grado di sostituire il certificato originale che manca.
È importante ricordare che in caso di smarrimento non è necessario allegare la denuncia effettuata alle autorità competenti, né tantomeno occorre specificare le ragioni per le quali si preferisce autocertificare anziché allegare l’originale. Il legislatore, infatti, offre una facoltà ai cittadini per semplificare e snellire le procedure e l’indicazione obbligatoria delle ragioni per le quali si presenta un documento sostitutivo non farebbe altro che complicare la situazione.
Un altro aspetto da non sottovalutare è l’indicazione della normativa sulla Privacy a margine della dichiarazione. Nonostante venga spesso trascurata, il dichiarante ha diritto di chiedere che i suoi dati personali vengano utilizzati sono nell’ambito specifico del procedimento per cui la dichiarazione è resa.
Si tratta del rispetto dell’articolo 13 del Regolamento dell’Unione Europea numero 679 del 2016, meglio conosciuto come Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali: una norma che sta assumendo sempre più importanza negli ultimi anni.
Il rispetto di questo principio è di grande valore etico, oltre che giuridico, perché garantisce a chi rende la dichiarazione che quei dati sensibili, che vanno inevitabilmente indicati e sottoposti all’attenzione di uno o più funzionari pubblici, non siano resi pubblici o conservati oltre il termine previsto dalla legge, che corrisponde alla conclusione del procedimento per il quale vengono prodotte.
Modulo Autocertificazione Iscrizione Università
Il modello autocertificazione iscrizione università editabile presente in questa pagina è disponibile in formato Word e PDF editabile. Il modello autocertificazione iscrizione università può essere scaricato e modificato in modo semplice, in modo da essere utilizzato quando si ha la necessità di scrivere un’autocertificazione di questo tipo.
Funzionario nella Pubblica Amministrazione. Ho creato questo sito per aiutare i cittadini che vogliono utilizzare uno strumento utile come l’autocertificazione nel modo giusto.