In questa guida proponiamo un fac simile autocertificazione unità collabente Word e PDF editabile e spieghiamo come utilizzare il modulo nel modo corretto.
Indice
Cosa Sono le Unità Collabenti
Le unità collabenti sono immobili che, a causa del loro particolare stato di degrado, risultano privi di rendita catastale. Per capire in cosa consiste questa tipologia di immobili implica, è necessario analizzare la normativa catastale, le modalità di iscrizione al catasto e le implicazioni legate alla demolizione e ricostruzione, soprattutto in relazione ai ruderi e al passaggio da unità collabente ad abitazione.
Come anticipato, un fabbricato collabente è un bene immobiliare che, nell’archivio del catasto edilizio urbano, è privo di rendita. Questi immobili rientrano nella categoria degli immobili fittizi, introdotta a metà degli anni 90, Gruppo F, e regolamentata dal D.M. del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998. All’interno delle categorie catastali, la categoria F2 Unità collabenti si riferisce a quelle unità immobiliari che non producono reddito, come immobili diroccati, fatiscenti, ruderi, parzialmente demoliti, con tetto crollato o beni immobili con notevole degrado che determina assenza di autonomia funzionale e incapacità reddituale.
La normativa di riferimento è il D.M. 28/1998 che, all’articolo 2 comma 1, stabilisce che L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Secondo questo decreto, le unità collabenti possono essere iscritte in catasto senza attribuzione di rendita catastale, ma con la sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, insieme ad altre tipologie di immobili come fabbricati in corso di costruzione o di definizione, lastrici solari e aree urbane.
Per un immobile collabente esiste la possibilità, ma non l’obbligo, di iscrizione al catasto. La nota della Direzione Catasto e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate, n. 29439 del 30 luglio 2013, ha chiarito che l’iscrizione nella categoria F2 richiede la presenza di un fabbricato che non abbia più capacità reddituale. Ne consegue che questa categoria non è ammissibile quando l’unità da censire è ascrivibile ad altre categorie catastali o non è individuabile o perimetrabile. Non si considerano individuabili e perimetrabili le costruzioni totalmente prive di copertura e di struttura portante o di tutti i solai, o quelle delimitate da muri alti meno di un metro. Se non si soddisfano i presupposti di individuazione e perimetrazione, non è possibile dichiarare l’immobile al catasto fabbricati.
Per l’accatastamento si può ricorrere alla modalità semplificata utilizzata per le costruzioni di scarsa rilevanza cartografica, come previsto dagli articoli 6 e 7 del D.M. 28/1998. Questa modalità è applicabile a costruzioni non abitabili o inagibili e comunque non utilizzabili a causa di dissesti, fatiscenza o assenza di elementi strutturali e impiantistici. Per i fabbricati collabenti, è necessario presentare una relazione sullo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, corredata da documentazione fotografica e sottoscritta da un tecnico. Inoltre, occorre fornire un’autocertificazione, resa dall’intestatario del bene, che attesti l’assenza di allacciamento dell’unità alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas. È importante specificare che, per le categorie fittizie, non è prevista la presentazione delle planimetrie.
Vediamo più nel dettaglio come si compila l’autocertificazione unità collabente.
Per iniziare, bisogna inserire i propri dati anagrafici. È necessario scrivere il proprio nome e cognome completo. Successivamente, si deve specificare il luogo di nascita, includendo il comune e la provincia, e la data di nascita. L’indirizzo di residenza va dettagliato con il comune, la provincia, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale (CAP). È importante fornire anche un numero di telefono per eventuali comunicazioni e il proprio codice fiscale per l’identificazione univoca.
In qualità di proprietario dell’immobile oggetto della dichiarazione, bisogna indicare l’indirizzo completo dell’edificio in questione. Inoltre, è fondamentale riportare i dati catastali dell’immobile, che comprendono il foglio di mappa, il numero di particella o mappale e la categoria catastale.
La parte centrale del modulo riguarda la dichiarazione vera e propria, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Qui si devono selezionare le opzioni che descrivono lo stato attuale dell’immobile. Si può dichiarare, per esempio, che l’edificio si trova in un degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma richiede interventi di restauro o risanamento conservativo secondo il regolamento comunale vigente. In alternativa, si può affermare che l’edificio ha subito crolli parziali, presenta lesioni alle strutture portanti o vi è pericolo di collasso delle stesse. Un’altra opzione è dichiarare che l’edificio è privo delle condizioni igienico sanitarie necessarie.
Successivamente, si deve specificare lo stato per il quale si richiede il riconoscimento dell’immobile. Le opzioni sono collabenza se l’edificio è diroccato, pericolante o fatiscente, inagibilità se presenta carenze strutturali che ne impediscono l’uso in sicurezza, inusabilità se mancano le condizioni igienico sanitarie per poterlo utilizzare.
È fondamentale allegare al modulo alcuni documenti obbligatori. Il primo è un rilievo fotografico dettagliato sia dell’interno che dell’esterno dell’immobile, che fornisca evidenza visiva dello stato descritto nella dichiarazione. Il secondo è una perizia asseverata, firmata da un tecnico professionista abilitato ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale. Questa perizia deve descrivere accuratamente lo stato di conservazione dell’immobile, confermando le condizioni dichiarate.
Infine, si completa il modulo indicando la data di compilazione e apponendo la propria firma nello spazio riservato al richiedente. La firma attesta la veridicità delle informazioni fornite e implica la consapevolezza delle responsabilità legali in caso di dichiarazioni false o mendaci
Modulo Autocertificazione Unità Collabente Word
Il fac simile autocertificazione unità collabente Word può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.
Fac Simile Autocertificazione Unità Collabente PDF Editabile
Il modulo autocertificazione unità collabente PDF editabile può essere compilato inserendo le informazioni che sono state indicate in precedenza.
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