In questa guida proponiamo un fac simile autocertificazione di stato libero per rogito Word e PDF editabile e spieghiamo come utilizzare questo documento.
Indice
Autocertificazione Stato Libero per Rogito
Nel momento del rogito il notaio ha l’obbligo di ricostruire con certezza l’identità giuridica delle parti, e tra i dati da accertare rientra lo “stato libero”, cioè l’assenza di vincoli matrimoniali che possano incidere sui diritti reali o sull’eventuale regime patrimoniale degli sposi. Fino a pochi anni fa la prassi imponeva al compratore celibe, nubile o divorziato di presentare al notaio il certificato comunale di stato libero, documento soggetto a diritti di segreteria, marca da bollo e scadenza semestrale. Il quadro è cambiato quando l’articolo 30-bis del decreto-legge 76/2020 ha modificato l’articolo 2 del D.P.R. 445/2000: la riforma ha esteso ai “privati” l’obbligo di accettare le autocertificazioni, equiparando il notaio, pur pubblico ufficiale nella funzione, ai soggetti dell’economia privata tenuti a semplificare i rapporti documentali con il cittadino. Da allora il certificato di stato libero non è più obbligatorio; basta un foglio in cui il dichiarante attesti, sotto la propria responsabilità penale, di non essere coniugato, oppure di essere divorziato o vedovo con sentenza passata in giudicato o atto di morte del coniuge.
La base normativa di questa possibilità è contenuta nell’articolo 46, lettera f) del Testo unico sulla documentazione amministrativa, che annovera fra i dati autocertificabili lo stato civile e, precisamente, lo stato di celibe, nubile, coniugato o stato libero. Ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto, chi dichiara il falso in un atto destinato a un notaio risponde di falsa attestazione a pubblico ufficiale; il reato è punito dall’articolo 483 del codice penale con la reclusione fino a due anni. Siamo quindi lontani da un mero formulario di cortesia: l’autocertificazione produce lo stesso effetto di un certificato comunale, ma scarica sull’interessato, e non sul comune, la responsabilità di quanto dichiarato.
Il contenuto minimo della dichiarazione è modellato sui requisiti che il notariato italiano ribadisce nelle proprie istruzioni professionali. Occorrono le generalità complete del dichiarante, la residenza, il codice fiscale, l’indicazione testuale “dichiaro di essere in stato libero” o, in alternativa, “dichiaro di essere stato coniugato con _______ in data ________e che il matrimonio è stato sciolto/annullato con sentenza del tribunale di _________ passata in giudicato il __________”. Se il divorzio è straniero, la data deve riferirsi all’iscrizione o trascrizione nei registri italiani. Il testo si chiude con la formula di legge che richiama la consapevolezza delle sanzioni penali e con la data e la firma autografa. La firma non va autenticata: il D.P.R. 445/2000 prevede che l’autocertificazione sia sottoscritta davanti al notaio o, se consegnata via PEC, sia corredata da copia del documento d’identità. La mancata accettazione dell’autocertificazione integra violazione dei doveri d’ufficio.
Nella pratica, il notaio acquisisce la dichiarazione durante la raccolta dei documenti preliminari, insieme a copia del documento di identità, del codice fiscale e delle certificazioni catastali. Se una delle parti è cittadina straniera residente in Italia, può autocertificare il proprio stato libero solo se ne esiste un precedente atto di stato civile depositato o trascritto in un comune italiano; diversamente deve produrre il certificato rilasciato dalle autorità del Paese d’origine, legalizzato e tradotto. L’articolo 3 del D.P.R. 445 limita infatti l’autocertificazione degli stranieri ai dati “certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani”, mentre gli altri restano soggetti alla disciplina consolare.
L’autocertificazione non ha scadenza formale, il legislatore non le attribuisce un termine di validità, ma deve corrispondere alla realtà al momento dell’uso. Se tra la redazione e il giorno del rogito sopravviene il matrimonio, la dichiarazione diventa inesatta e va aggiornata, pena il rischio di nullità del trasferimento per difetto di consenso coniugale qualora al nuovo coniuge spettasse la comproprietà in regime di comunione legale. Proprio per evitare equivoci, la maggior parte dei notai chiede di firmare l’autocertificazione lo stesso giorno dell’atto o, al massimo, di rilasciarla sotto forma di dichiarazione resa in atto: lo stato libero viene così cristallizzato in diretta nel protocollo notarile.
Esistono ipotesi in cui il notaio, pur ricevendo la dichiarazione, procede alla verifica. L’articolo 71 del D.P.R. 445 consente controlli a campione o mirati quando sussistono “ragioni di ragionevole dubbio”. Tipico il caso di un soggetto divorziato che omette di indicare gli estremi della sentenza; il notaio, nella sua funzione di pubblico ufficiale garante della legalità, può chiedere al comune copia dell’estratto di matrimonio o, se l’atto è stato trascritto in altro comune, richiedere un certificato d’ufficio. Il controllo non sospende l’efficacia della dichiarazione, ma se emerge un falso il notaio ne dà notizia alla Procura e denuncia all’Agenzia delle Entrate la reticenza, con possibili conseguenze sulla registrazione dell’atto.
La questione del regime patrimoniale si intreccia spesso con lo stato libero: il coniuge separato legalmente, ma non ancora divorziato, è soggetto al vincolo del consenso dell’altro coniuge se la comunione non è stata sciolta. In questo caso l’autocertificazione non basta; serve la sentenza di separazione omologata con relativo decreto di non esperibilità dell’appello o, in alternativa, la dichiarazione congiunta di residenza separata iscritta nel registro anagrafico. Se, invece, il venditore è divorziato e la comunione si è sciolta per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, l’autocertificazione che dà atto del divorzio e del regime di separazione dei beni è sufficiente e sostituisce l’estratto di matrimonio con annotazioni.
Dal punto di vista probatorio, l’autocertificazione di stato libero ha lo stesso valore di un certificato fino a querela di falso, ma ciò non significa che basta una semplice affermazione informale. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la formula deve richiamare espressamente il D.P.R. 445/2000 e la responsabilità penale: in caso contrario manca il requisito della consapevolezza e la dichiarazione può essere considerata inesistente.

Modello Autocertificazione di Stato Libero per Rogito Word
Il fac simile autocertificazione di stato libero per rogito Word può essere scaricato e modificato sul proprio computer in modo da adattarlo alle proprie esigenze.
Modulo Autocertificazione Stato Libero per Rogito PDF Editabile
Il modulo autocertificazione di stato libero per rogito PDF editabile può essere compilato inserendo le informazioni che sono state indicate in precedenza.

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